DICHIARAZIONE DI NASCITA con conseguente rilevanza giuridica agli effetti dello Stato Civile
- Documento di riconoscimento di colui che effettua la dichiarazione;
- Attestazione dell'avvenuta nascita, rilasciata esclusivamente dal personale sanitario che ha assistito al parto o che lo ha accertato in un momento successivo, in mancanza autocertificazione;
- Codice fiscale di entrambi i genitori.
Normativa di Riferimento:
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D.P.R. del 3 novembre 2000 n. 396 - Ordinamento Stato Civile
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D.P.R. del 30 maggio 1989 n. 223 - Nuovo regolamento anagrafico della popolazione
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D.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445 - Testo Unico sulla documentazione amministrativa
a chi ha auto un figlio
Può essere resa indistintamente dal padre o dalla madre, o da un loro procuratore speciale, ovvero il Sanitario che ha assistito la puerpera o da altra persona presente al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
il cittadino ha tre possibilità per effettuare la denuncia di nascita:
- Entro 10 giorni dall'evento presso il Comune nel cui territorio è avvenuto il parto;
- Entro 3 giorni presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di Cura ove è avvenuta la nascita;
- Entro 10 giorni dall'evento presso il Comune di residenza dei genitori presso l’ufficio Demografici.
Nel caso in cui i genitori non risiedono nello stesso Comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel Comune di residenza della madre.
DICHIARAZIONE DI NASCITA con conseguente rilevanza giuridica agli effetti dello Stato Civile
Contribuzione: Nessuna.